Canone Rai, richiesta esenzione pagamento entro il 31 gennaio: ecco chi può presentarla

Canone Rai, richiesta esenzione pagamento entro il 31 gennaio: ecco chi può presentarla
9 Minuti di Lettura
Lunedì 22 Gennaio 2024, 12:49

Canone Rai. Nel 2024 si paga di meno. Quest'anno il conto scende da 90 a 70 euro per l’abbonamento a uso privato, come stabilito dalla legge di Bilancio 2024. E l'Agenzia delle Entrate ha comunicato gli importi dovuti per l’anno 2024 per chi sceglie il pagamento annuale, semestrale o trimestrale, ma anche per le altre casistiche che possono presentarsi.

Ma c'è anche chi può chiedere l'esenzione: sono infatti esonerati dal pagamento del canone gli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a 8.000 euro, i diplomatici e militari stranieri e coloro che non detengono un apparecchio televisivo. Tutte le categorie devono attestare entro il 31 gennaio di essere in possesso dei requisiti per non pagare.

Gli over 75

I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell'apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV. L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza. L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.

I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perchè si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (compilazione della sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva).

I cittadini che hanno pagato il canone TV, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono chiederne il rimborso mediante il modello per la richiesta di rimborso che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

In alternativa, se il canone non dovuto è stato versato mediante la bolletta elettrica, è possibile richiedere il rimborso, dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti, utilizzando lo specifico modello - pdf – che può essere trasmesso anche on line – indicando la causale 1.

La dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono:

  • essere spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);
  • essere trasmesse, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;
  • essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

I militari e i diplomatici

Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali:

  • gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961)
  • i funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963)
  • i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile
  • i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).

Dal 2016 è previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone tv mediante addebito sulla fattura dell'utenza di energia elettrica. La presentazione della dichiarazione sostitutiva consente di far valere la condizione di esenzione anche al fine di evitare l'addebito del canone sulla fattura dell'utenza di energia elettrica intestata al dichiarante.

Qualora l'intestatario dell'utenza elettrica residenziale non sia il dichiarante, ma sia un componente della sua stessa famiglia anagrafica , è necessario riportare anche i dati anagrafici (nome, cognome e codice fiscale) del componente della famiglia anagrafica del dichiarante che sia intestatario dell'utenza elettrica residenziale.

La dichiarazione sostitutiva, inoltre, deve essere presentata anche per comunicare il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata, ad esempio nel caso di cessazione anticipata dell'incarico diplomatico. Restano valide le richieste di esenzione già presentate prima della pubblicazione del provvedimento del 4 maggio 2016 che ha definito le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei presupposti di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per effetto di convenzioni internazionali.

Chi non possiede tv

I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.

Anche gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo.

Infine anche coloro che in precedenza hanno presentato una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, possono certificare, sempre per evitare l’addebito del canone in bolletta, che non detengono, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stato chiesto il suggellamento. In questi casi bisogna compilare il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.

La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale (ad eccezione degli eredi).

La dichiarazione deve essere presentata:

  • dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2019 avrà effetto per tutto il 2020)
  • dal 1° febbraio al 30 giugno per l’ esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (per esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2020 avrà effetto per il secondo semestre del 2020).

Infine, se nel corso dell’anno cambiano i presupposti precedentemente attestati (per esempio, acquisto di un apparecchio televisivo) è necessario comunicarlo all’Agenzia.

Il canone, in questo caso, sarà addebitato dal mese in cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva (per la variazione dei presupposti deve essere compilato il quadro C della dichiarazione). Presentazione della dichiarazione sostitutiva

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale) o dall’erede:

  • tramite l’applicazione web
  • tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, ecc.)
  • tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino. E’ necessario, in questo caso, allegare un valido documento di riconoscimento
  • tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all'indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico).

Addebito in bolletta

Nulla cambia dal punto di vista pratico per i cittadini per i quali l’addebito del canone avviene direttamente nella bolletta dell’energia elettrica o per i pensionati che hanno scelto di addebitare il canone sulla pensione, che si vedranno semplicemente trattenere un importo inferiore dall’impresa elettrica o dall’ente previdenziale.


Gli altri contribuenti già titolari di abbonamento Tv per i quali invece non è stato possibile l’inserimento nella fattura di fornitura elettrica, devono effettuare entro il 31 gennaio 2024 il versamento del canone dovuto per l’intera annualità, pari a 70 euro, tramite modello F24 (codice tributo TVRI). Tra questi, ad esempio, anche i nuclei familiari in cui nessun componente è titolare di contratto di fornitura di energia elettrica su cui sia possibile addebitare il canone Tv.

Le tabelle con gli importi

La risoluzione riporta cinque tabelle, in sostituzione delle corrispondenti tabelle contenute nella circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016, che resta il testo di riferimento per quanto non interessato dalla modifica normativa.

Tabella 1, importo complessivo

La tabella 1 indica l’importo del canone complessivo per il rinnovo degli abbonamenti, distinto per pagamento annuale, semestrale e trimestrale.

Tabella 2, canoni uso privato

La tabella 2 riporta invece l’importo del canone per i nuovi abbonamenti a uso privato.

Tabella 3, importo rate

Nella tabella 3 è riportato l’importo delle rate che saranno addebitate ai titolari di utenza elettrica residenziale per le utenze già attive al 1° gennaio 2024, ossia 7 euro per 10 rate.

Tabella 4, importi in base al mese di attivazione

La tabella 4 riporta invece le rate di addebito per le nuove attivazioni che avverranno nel corso del 2024, in funzione del mese di attivazione. A questo proposito, la risoluzione ricorda che l’obbligo di pagamento decorre “dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell’apparecchio e per quanti sono i mesi dell’anno in corso mancanti per arrivare al 31 dicembre” (articolo 4 del Regio decreto-legge n. 246/1938) e che la detenzione di un apparecchio televisivo è presunta nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica (secondo comma dell’articolo 1 del Regio decreto-legge n. 246/1938).

Per quanto riguarda le rate di ottobre, novembre e dicembre 2024, la tabella specifica che l’addebito è previsto in unica soluzione nella prima rata del 2025, come previsto dall’articolo 3, comma 6, del decreto n. 94/2016 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (“in caso di attivazione di una nuova utenza successivamente all’emissione da parte dell’impresa elettrica delle fatture con scadenza nel mese di ottobre, il canone dovuto viene addebitato, in unica soluzione, nella prima rata dell’anno successivo, secondo quanto previsto al comma 1, dall’impresa elettrica che risulta con certezza essere titolare del contratto.”).
 

(*) da addebitare in unica soluzione nella prima rata dell’anno 2025

 

Tabella 5, canone semestrale

Nella tabella 5 è indicato l’importo delle rate, sia per le utenze già attive che per le nuove attivazioni, nell’ipotesi in cui il canone sia dovuto per il solo primo semestre del 2024.

Modello F24

Il canone va versato con il modello F24, entro il 31 gennaio di ogni anno, nel caso in cui nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, sia titolare di un contratto elettrico di tipo domestico residenziale. Devono inoltre utilizzare il modello F24 i cittadini la cui fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (allegato al decreto n. 94/2016).
Nel 2024, il versamento del canone tv in caso di rinnovo può essere eseguito:

  • in un’unica soluzione annuale da 70 euro, entro il 31 gennaio
  • in due pagamenti semestrali da 35,73 euro a rata, entro il 31 gennaio e il 31 luglio  
  • in quattro rate trimestrali da 18,62 euro a rata entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.

Nuovi abbonamenti

Per quanto riguarda i nuovi abbonamenti, vale la regola per cui il canone è dovuto dal mese in cui ha inizio la detenzione dell'apparecchio tv, secondo gli importi indicati nella tabella 2 della risoluzione.
Sul sito dell’Agenzia sono disponibili gli esempi di compilazione del modello F24, ordinario o semplificato, sia in caso di rinnovo (codice tributo da utilizzare TVRI) sia in caso di nuovo abbonamento (codice tributo da utilizzare TVNA).

© RIPRODUZIONE RISERVATA