PESARO - Il marito, oggi ex, usava la password della moglie per vendere online, l’Agenzia delle Entrate contesta alla donna l’evasione fiscale di quasi 150mila euro come socio occulto. Una storia giudiziaria lunga 11 anni.
A raccontare l’odissea è l’avvocato Roberto Righi, difensore della signora, dopo l’epilogo. Una donna pesarese si è vista notificarsi 2 avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, avvisi relativi al presunto omesso pagamento per il 2006 e il 2007 dell’Imposta regionale attività produttive; imposta sul valore aggiunto; contributi previdenziali; contestuali sanzioni. L’importo totale contestato era pari ad 148.937,51 euro. L’Agenzia, su indagine della finanza, sosteneva che la donna fosse socia occulta dell’ex marito.
Socia occulta
Quest’ultimo era titolare di una società che operava nel settore e-commerce e vendeva sul sito Ebay. Nonostante un incontro preliminare agli uffici dell’Agenzia, nel quale si mostrava come ogni azione venisse eseguita solo ed esclusivamente a carico ed in favore dell’ex marito, la stessa Agenzia procedeva ugualmente nella contestazione. In pratica, nonostante le fatture di acquisto della merce fossero intestate alla società dell’ex marito, i bonifici predisposti dai clienti venissero accreditati nel solo conto corrente dell’ex marito, le spedizioni, gli ordini e la corrispondenza con i clienti venisse gestita ed eseguita unicamente dallo stesso, l’Agenzia delle Entrate insisteva nella richiesta sanzionatoria.
«Pertanto la signora era totalmente estranea ad ogni guadagno derivato dalla vendita dei prodotti e, di conseguenza, nessuna imposta doveva pagare in favore dell’Agenzia – spiega l’avvocato Righi - L’Agenzia, tuttavia, poneva alla base delle proprie richieste il fatto che inizialmente l’account Ebay veniva aperto dalla donna e poi, tramite l’iniziale account, l’ex marito iniziava a gestire le vendite della propria società in totale autonomia, come dimostrato sia avanti alla Commissione Tributaria locale di Pesaro sia alla commissione Tributaria regionale, senza nessun coinvolgimento della ex moglie.
La sentenza
Poi la sentenza. «La Commissione regionale Tributaria delle Marche ha sottolineato l’infondatezza delle richieste di pagamento contestate già in primo grado». La motivazione è chiara: «L’intestazione della password ad altra persona non ha alcun valore presuntivo in ordine alla individuazione di chi esercita l’attività economica, essendo frequente, specie in ambito familiare, lo scambio di password per l’accesso ai siti e applicazioni». Righi chiude: «La Commissione Regionale ha sposato completamente la nostra tesi difensiva e ha condannato l’Agenzia al pagamento delle spese legali per 3.000 euro oltre accessori di legge».