Morti sospette all’interno della Rsa di Offida: la Procura fa ricorso in Cassazione sull'assoluzione di Wick

Morti sospette all’interno della Rsa di Offida: la Procura fa ricorso in Cassazione sull'assoluzione di Wick
Morti sospette all’interno della Rsa di Offida: la Procura fa ricorso in Cassazione sull'assoluzione di Wick
di Luigi Miozzi
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Mercoledì 24 Aprile 2024, 03:30 - Ultimo aggiornamento: 18:09

ASCOLI Sono quattro i motivi del ricorso presentato dal procuratore generale della corte d'appello di Ancona, Roberto Rossi, per chiedere l'annullamento della sentenza di assoluzione di Leopoldo Wick emessa dai giudici di secondo grado a dicembre dello scorso anno, ribaltando il verdetto della corte d'assise di Macerata che aveva condannato all'ergastolo l'ex infermiere della Rsa di Offida. Wick era ritenendolo responsabile di aver provocato la morte di sette ospiti della struttura e del tentato omicidio di un altro.

Le contestazioni

In primo luogo, il procuratore generale contesta la motivazione della corte d'assise di Ancona che nel prosciogliere dalle accuse Wick ha sostenuto che in fase di indagine sia stato violato il diritto di difesa all'infermiere in quanto la Procura di Ascoli aveva disposto dei prelievi ematici senza aver proceduto all'iscrizione sul registro degli indagati del sessantenne di Grottammare.

Da qui , l'inutilizzabilità dei risultati delle analisi su quei prelievi che avevano rilevato la presenza in dosi massicce di farmaci tali da poter causare il decesso. Risultati che rappresentavano il pilastro su cui si basava il castello accusatorio che, venuto a mancare, ha determinato l'assoluzione. Per il procuratore generale, invece, l'iscrizione sul registro degli indagati rientra nell'esclusiva prerogativa del pubblico ministero e quindi, non sarebbe stato violato nessun diritto di difesa e, pertanto, i risultati degli esami possono essere presi in considerazione.

L’errore

Pertanto, ci sarebbe stato un errore di interpretazione del codice di procedura penale da parte dei giudici di secondo grado che sarebbe tra i motivi di impugnazione della sentenza. Il secondo motivo strettamente legato al primo, è stato quello della corte d'assise di intendere i prelievi ematici come un accertamento tecnico irripetibile e che, in quanto tale, avrebbe richiesto il preavviso dell'indagato. Secondo quanto sostenuto dal Pg nel ricorso, invece, quelli compiuti dai medici necroscopi sono da considerare accertamenti urgenti e in quanto tali da non richiedere il preventivo avviso del difensore dell'indagato. A questo, poi si aggiunge, un ulteriore elemento che è quello di considerare irripetibili non solo i prelievi ma anche gli esami effettuati sui campioni ematici.

I campioni ematici

Il terzo motivo è quello che i campioni ematici sono stato oggetto di incidente probatorio in fase di indagine e di perizia disposta durante il prodesso di primo grado. In entrambi i casi, secondo la procura generale, non sarebbe stata sollevata dalla difesa che non avrebbe manifestato l'inutilizzabilità dei prelievi ematici. Così facendo, pertanto, sarebbero stati accettati i risultati delle perizie. Infine, nel quarto motivo del ricorso si sostiene la mancanza, la contraddittorietà e la illogicità della motivazione in quanto per tutti i casi di presunto omicidio contestati, i giudici di secondo grado hanno ritenuto i prelievi inutilizzabili. Per il Procuratore generale, questa motivazione potrebbe riguardare solo i casi di tre anziani su cui i prelievi vennero effettuati post mortem.

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